Lo Statuto

 

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione denominata “Centro Internazionale di Studi Monastici - Filosofia, Scienza e Vita”

 

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in provincia di Udine a  Cividale del Friuli, in via Firmano n° 16, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è :

- Promuovere studi e ricerche a carattere storico, archeologico, artistico, ambientale, architettonico e demoantropologico sia in territorio nazionale che internazionale

- promuovere e realizzare, anche per conto terzi, percorsi didattici, mostre permanenti o itineranti a carattere storico, archeologico, artistico, ambientale, architettonico e demoantropologico sia in territorio nazionale che internazionale

-  promuovere e realizzare pubblicazioni, anche multimediali su supporto informatico a carattere storico, archeologico, artistico, ambientale, architettonico e demoantropologico sia in territorio nazionale che internazionale

-  promuovere la cultura classica in tutte le sue forme;

-  promuovere e realizzare, anche per conto terzi, l’inventariazione e la catalogazione di beni ambientali, storici, artistici, architettonici e documentari;

-  promuovere, realizzare e gestire, anche per conto terzi, banche dati finalizzate ai punti di cui sopra:

-  promuovere e partecipare a progetti regionali, nazionali ed europei finalizzati ai punti di cui sopra

 Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo con giudizio inappellabile.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge n.675/97 e successive modifiche tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota di iscrizione è costituita dall’importo stabilito dal Consiglio direttivo, aumentato annualmente della percentuale di svalutazione su base annua stabilita dall’ISTAT.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio direttivo.

 

Ci sono tre categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

- Soci onorari: coloro che si sono particolarmente distinti in attività di studio e ricerca negli ambiti specificati nello scopo sociale su proposta del Consiglio direttivo.

 

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; essi hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto purché in regola con il pagamento della quota associativa. I soci fondatori hanno il diritto di cassare le proposte che sono in contrasto con i principi ispiratori del Centro.

 

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

 

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

 Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario

- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio direttivo

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo

- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione e ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo

- nomina i soci onorari su proposta del Consiglio direttivo

- approva il programma annuale dell'associazione

- approva il Regolamento interno con le maggioranze previste dallo Statuto

 

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

 approva eventuali modifiche  allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e in seconda che sarà convocata almeno cinque giorni dalla prima con voto favorevole dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione

3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico

4. redige e presenta all’Assemblea il Regolamento interno

5. ammette i nuovi soci

6. esclude i soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Qualora il Consiglio direttivo lo ritenga utile il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona. Il Consiglio direttivo rimane in carica per cinque anni e le cariche sono rieleggibili.

 

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

 

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali

- da iniziative promozionali

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

 

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la Legge italiana, la ratifica davanti al notaio, qualora necessaria, avviene con la sola firma del Presidente.

 

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.